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Obblighi di pubblicazione informazioni legali nel sito web

Nuovi obblighi pubblicitari per le società previsti dall’articolo 42 della legge comunitaria 2008.

Dal 29 luglio è obbligatorio riportare sulla home page dei siti web aziendali anche i seguenti dati: registro delle imprese, codice fiscale partita iva e capitale sociale.


Con il recepimento nel nostro ordinamento della cosiddetta “legge comunitaria” 2008,  avvenuto con la legge n.88/2009, il nostro Paese si è adeguato ad alcuni obblighi di pubblicità per le società, già previsti appunto, nella normativa comunitaria.


L’articolo 42 della nuova legge, la n.88 del 2009, in particolare, va a modificare quanto già previsto nel codice civile (cfr. articoli 2250 e 2630) in merito alla pubblicità di alcune informazioni, prevedendo anche il relativo regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione di tali informazioni.


Nel dettaglio, l’articolo 42 (comma 1) prevede che le informazioni richieste per legge alle società di capitali (la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione, l’importo del capitale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio, l’eventuale presenza di un “socio unico”, e, in caso di scioglimento, la comunicazione che la società è in liquidazione- cfr. art. 2250 C.C.)  debbano essere pubblicate, nei casi in cui dette società dispongano “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, (art. 42 Legge n. 88/2009)  anche in tale spazio, ossia il sito web.


Art. 42. Legge n. 88 del 2009
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita` di taluni tipi di societa`)

1. All’articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresı` pubblicati in apposita sezione del registro
delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

Regime sanzionatorio


Il relativo regime sanzionatorio, è previsto, invece dal secondo comma, dell’art. 42,  con un’apposita integrazione all’art. 2630 del c.c., dando luogo alla seguente prescrizione:
 “chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio” (art 2630 c.c., comma 1), […] “omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma” (art. 2630 così modificato dall’art. 42 legge n.88/2009, comma 2) "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo" (art 2630 c.c., comma 1).

 

Ricapitolando, le società, sia di persone che di capitale dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:

- sede legale della società;
- iscrizione Registro imprese: sede ufficio e relativo numero di iscrizione;
- eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento;
- capitale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (solo per le società di capitali);
- eventuale stato di uni personalità (solo spa ed srl).

Le società di capitali sono, per effetto della recente normativa, inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web delle societa’ medesime.

A partire dallo scorso 29 luglio, quindi,  tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti rischiano di incorrere nella sanzione (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro) così come previsto dall'art. 2630 del c.c.  da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.

Se hai bisogno di assistenza tecnica per mettere a “norma” il tuo sito web oppure hai bisogno di ulteriori informazioni contattaci.

 

N.B. I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità. l'unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Alcune delle informazioni qui riportate sono riprese dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 
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